Nuova Ordinanza Regionale con misure di contenimento. Consentita la manutenzione di: orti, vigneti ed ortofrutticole in genere

Marco Marsilio

Misure urgenti di contenimento del contagio della Regione Abruzzo

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Abruzzo

sono adottate le seguenti misure di contenimento:

  1. sono chiusi al pubblico i parchi acquatici, gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza; l’accesso é consentito solo al personale impegnato in comprovate attivita di manutenzione e vigilanze, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza; gli operatori turistico-balneari ed il personale addetto, al fine di tutelare le risorse naturali del mare e della costa, sono autorizzati ad effettuare i necessari ed urgenti lavori nelle  aree  demaniali  in  concessione  per  avviare  a smaltimento/ recupero i rifiuti spiaggiati accumulatisi a seguito dei recenti fenomeni di maltempo; tutto cio ferma restando la preventiva attuazione delle azioni e modalita sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo ai sensi dei provvedimenti statali e regionali gia adottati;
    1. é consentita l’attivita di manutenzione di aree pubbliche e private compresi: orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, per interventi urgenti anche finalizzati alla manutenzione e alla prevenzione di danni all’incolumita personale e al patrimonio arboreo naturale, sempre nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio.

Art. 2

Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

  1. I provvedimenti della presente ordinanza sono efficaci dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza fino all’adozione di una prossima ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza é sanzionato ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
  3. La presente ordinanza é pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
  4. Avverso la presente ordinanza é ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
  • La presente ordinanza sara pubblicata altresi sul Bollettino Ufficiale della Regione

Ordinanza n. 36 del Pres. della Reg. Abruzzo.pdf

Questa apertura, ovviamente, pone delle domande che puntualmente ci hanno girato i nostri lettori: chi ha un vigneto o un frutteto fuori dal paese di residenza, può muoversi liberamente per poterlo raggiungere e fare le normali cure colturali? E’ una richiesta di chiarimento che giriamo volentieri a chi di dovere?

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