Taglio della Riserva del Borsacchio. La Cgil regionale ricorre a Dipartimento autonomie e Dg del Ministero dell’Ambiente: «Decisione illegittima»
AVEZZANO – “Eliminazione” della Riserva del Borsacchio di Roseto degli Abruzzo, la Cgil Abruzzo e Molise ricorre agli organi governatici sostenendo la piena illegittimità del provvedimento del governo regionale di Marco Marsilio.
I segretari regionali della Cgil Abruzzo e Molise della Fp-Cgil regionale, Carmine Ranieri e Luca Fusari, hanno inviato un lungo ricorso a Luisa Calindro, Coordinatrice dell’ Ufficio per le autonomie speciali e per l’esame di legittimità costituzionale della legislazione delle Regione e delle Province della Presidenza del Cnsiglio dei Ministri, e a Oliviero Montanaro, Direttoree generale della Direzione generale patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell’Ambiente.
I due sindacalisti segnalano l’art. 25 della l.r. 25 gennaio 2024, n. 4 pubblicata sul Burat n.12, Serie Speciale, del 26/01/2024, con la quale la Regione Abruzzo, ha effettuato la riperimetrazione dell’Area della Riserva Naturale Regionale del Borsacchio portandola dagli originari circa 1100 ettari a meno di 25 ettari.
Ranieri e Fusari ravvisano, nel ricorso presentato, due tipi di illegittimità. Uno dal punto di vista della tutela ambientale. La Legge quadro sulle aree protette, legge 6 dicembre 1991, n. 394, sostengono i due sindacalisti, contiene i principi fondamentali ai quali le Regioni sono tenute ad adeguarsi, in quanto tale disciplina è stata reiteratamente ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (da ultimo, sentenze n. 74 e n. 36 del 2017 e sentenza 235 del 2022 Corte Cost.) perché espressione della competenza esclusiva dello Stato a porre standard uniformi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, non derogabili in peius dalle regioni, pena l’invasione di un ambito di esclusiva spettanza statale.
La Regione Abruzzo ha affidato, invece, la riperimetrazione ad un emendamento alla legge regionale istitutiva, presentato alle 2,30 A.M., senza passaggio negli uffici tecnici per i pareri di competenza né con discussione presso le commissioni competenti in materia.
Il secondo profilo di illegittimità, poi, riguarda la tutela paesaggistica. La revisione in senso riduttivo dei confini, effettuata dall’art. 25 della legge regionale in esame, evidenziano Ranieri e Fusari, parte del territorio del Comune di Roseto, prima ricompreso nella Riserva Naturale, è sottratto oltre che alla tutela naturalistica, quale area protetta, anche alla correlata tutela paesaggistica, imposta ex lege sulla medesima area, ai sensi dell’art.142, comma 1, lett. f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004.
La Corte ha riconosciuto alle Regioni un ruolo integrativo e concorrente, meramente aggiuntivo e non sostitutivo, della potestà statale in materia di tutela dei beni culturali (cfr. sentenza Corte cost. n. 194/2013); ruolo da ritenersi analogamente predicabile anche in materia di tutela del paesaggio, ove le Regioni esercitano le specifiche competenze amministrative alle stesse attribuite dal Codice.
Pertanto, i due segretari della Cgil chiedono che le istituzioni governative impugnino in via principale l’art. 25 della l.r. 25 gennaio 2024, n. 4 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024) sia sotto il profilo della tutela ambientale per violazione degli art. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione; sia sotto il profilo della tutela paesaggistica per violazione degli artt. 3, 9, secondo comma, 97 e 117, secondo comma, lettere m) ed s), Costituzione, in relazione all’art.142, comma 1, lett. f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 42/2004 e alla legge n. 431/1985.
Per chi volesse leggere integralmente il ricorso, lo alleghiamo in coda al pezzo qui di seguito.