Celano. Il Sindaco Santilli emana ordinanza con nuove restrizioni anti-Covid
CELANO – La situazione è grave ma non seria, parafrasando una celebre frase dello scrittore abruzzese Ennio Flaiano si può comunque spiegare il provvedimento, per la durata di trenta giorni, adottato in queste ore dal sindaco Santilli in merito al diffondersi, non solo localmente, dei casi di contagio coronavirus. Misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covis19/coronavirus: così recita, infatti, l’ordinanza emessa dal sindaco di Celano Settimio Santilli che aggiunge “visto l’aumento esponenziale negli ultimi giorni dei casi positivi al Covid-19 sul nostro territorio comunale, ho ritenuto di adottare MISURE ANCORA PIÙ RESTRITTIVE rispetto a quanto previsto dall’ultimo D.P.C.M. di oggi 13 ottobre 2020.
L’ ordinanza n. 32 l’ordinanza si applica dal 14 ottobre e sarà efficace fino al 13 novembre 2020 in particolare procede: 1- alla sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, e degli eventi culturali; 2 – alla sospensione di feste in luoghi al chiuso e all’aperto, compreso ristoranti e bar e delle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; 3 – alla chiusura al pubblico degli eventi e delle manifestazioni riguardanti sport individuali e di squadra in quanto non è possibile garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed adeguato ricambio d’aria nelle strutture al chiuso; 4 – alla limitazione dell’orario dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie) imponendo la chiusura alle ore 23:00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21:00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per le attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto, o nelle adiacenze dopo le 21:00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro; 5 – al divieto dei cortei funebri di accompagnamento delle salme dall’abitazione o dalla camera mortuaria fino alla chiesa e da quest’ultima al cimitero comunale; 6 – alla chiusura del parco Santa Rita in località Madonna delle Grazie e di tutte le strutture ludico ricreative in località Sacro Cuore; SI RACCOMANDA INOLTRE Nel rispetto delle disposizioni previste dai D.P.C.M.: 1- l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione nei casi in cui sia garantito in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. 2 – l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi; 3 – l’obbligo, per i soggetti con febbre maggiore di 37,5º di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; 4 – di svolgere l’attività sportiva e motoria all’aperto, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; 5 – di svolgere l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero centri benessere, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; 6 – di consentire l’accesso ai luoghi di culto nel rispetto del divieto di assembramento e mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro; 7 – di consentire, l’ingresso nei musei, compreso il Castello Piccolomini e negli altri istituti e luoghi della cultura in maniera contingentata o comunque tale da evitare assembramenti mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro; 8 – di consentire l’accesso di parenti e visitatori presso la RA Santa Maria Valleverde, nonché presso l’Associazione Opera Santa Maria della Pace – Casa di Cura privata l’Immacolata, ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura e ad ogni altra direttiva prevista da questa; 9 – di consentire alle attività commerciali al dettaglio lo svolgimento delle attività, a condizione che sia assicurato la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
La presente ordinanza si applica dalla data del 14 ottobre 2020 ed è efficace fino al 13 novembre 2020. Saranno eseguiti rigidi controlli da parte delle forze dell’ordine sul rispetto di quanto previsto sia nel DPCM che nell’ordinanza sindacale. UN MESE DI SACRIFICI DI TUTTI PER TORNARE QUANTO PRIMA ALLA NORMALITÀ. UNITI CE LA FACCIAMO. FORZA!