Vaccino Covid. Obblighi, restrizioni e conseguenze. Scalzo (Cosap): «L’Ue dal 31 gennaio le vieta. L’Italia che fa?»
ROMA – L’Unione Europea dal 31 Gennaio impone l’eliminazione di limitazioni e conseguenze inerenti la vaccinazione Covid che farà il Governo Draghi?
La domanda è stata posta, per via scritta, dal segretario nazionale del Cosap, il sindacato degli appartenenti alle forze di polizia, Sergio Scalzo, allo stesso Draghi, nonché ai Presidenti delle Camere e al Ministro dell’Interno.
In sostanza l’Unione Europea elimina ogni forma di costrizione e di restrizione per partecipare a quella che l’Ue chiama esplicitamente “Sperimentazione Clinica”.
La lettera di Luigi Scalzo a Draghi e ai Presidenti di Camera e Senato e al Ministro dell’Interno
«Ill.mo Signor Presidente del Consiglio, Ill.mi Signor Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera di Deputati, Ill.mo Signor Ministro e Ill.mo Signor Capo della Polizia, come è noto, dal 31.01.2022, il regolamento di cui all’oggetto, dovrà essere obbligatoriamente applicato anche dal Governo Italiano in quanto, come è noto, le leggi Sovranazionali sono superiori a quelle di ogni singolo Stato membro.
Da approfonditi studi giuridici da parte della Segreteria Nazionale in collaborazione con lo Studio Legale dell’Avv.to Teofilo Migliaccio, sono emerse numerose discrasie in merito all’applicazione del Regolamento.
L’Unione Europea dispone di personalità giuridica e, in quanto tale, del proprio ordinamento giuridico a sé stante, distinto dall’ordinamento internazionale.
Inoltre, il diritto UE ha un effetto diretto o indiretto sulle disposizioni legislative dei suoi Stati membri ed entra a far parte del sistema giuridico di ciascuno stato membro; essa è in sé, fonte di diritto.
L’ordinamento giuridico è normalmente suddiviso in diritto primario (trattati e principi generali del diritto), diritto derivato (sulla base dei trattati) e diritto complementare.
I regolamenti, nel diritto dell’UE, hanno portata generale e quindi sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili.
Essi devono essere pienamente rispettati dai destinatari (privati, Stati membri, istituzioni dell’Unione) e pertanto sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a partire dalla loro entrata in vigore (alla data specificata o, in assenza di indicazione, venti giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea), senza necessità di recepimento nel diritto nazionale, per cui sono volti a garantire l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri.
Ne consegue quindi che le norme nazionali “incompatibili” con le clausole sostanziali contenute nei regolamenti, sono rese inapplicabili dagli stessi.
Alla data del 31.01.2022 entrerà in vigore in Italia il Regolamento (UE) N.536/2014 del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga quindi la direttiva 2001/20/CE.
La Commissione Europea ha inoltre adottato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/20, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n.536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione delle norme e delle procedure per la cooperazione degli Stati membri nella valutazione della sicurezza delle sperimentazioni cliniche.
“Nessun cittadino italiano può essere obbligato, con mezzi anche di natura finanziaria,“SOSPENSIONE DAL LAVORO SENZA STIPENDIO ED EMOLUMENTO ALCUNO” a partecipare alla sperimentazione clinica “VACCINI COVID 19””.
https://www.aifa.gov.it/-/regolamento-ue-n.-536/2014-disponibili-nuovi-documenti.
Nel caso di specie, il Capo V “Protezione dei Soggetti e Consenso Informato”, art. 28, comma 1, capo h) del Regolamento (UE) N.536/2014 che dispone, quanto segue: “La conduzione di una sperimentazione clinica è consentita esclusivamente se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte”: ……… h) “i soggetti non hanno subito alcun indebito condizionamento, anche di natura finanziaria, per partecipare alla sperimentazione clinica”.
Tale disposizione “immediatamente esecutiva ed obbligatoria per gli Stati membri dell’UE” comporta che, alla data del 31.01.2022 : nessun cittadino italiano può essere obbligato – con mezzi anche di natura finanziaria “SOSPENSIONE DAL LAVORO SENZA STIPENDIO ED EMOLUMENTO ALCUNO” a partecipare alla sperimentazione clinica “VACCINI COVID 19”.
Dal 31.01.2022, il regolamento (UE) n.536/2014 sarà un atto legislativo vincolante e dovrà essere applicato nell’intera Unione Europea in tutti i suoi elementi.
Quindi tutte le leggi in materia sanitaria, relativamente alla sperimentazione dei vaccini covid 19, dovranno di fatto essere abrogate.
Parimenti tutti i provvedimenti di sospensione dal servizio già emessi a danno dei lavoratori, perderanno la loro “efficacia” ed i datori di lavoro, pubblico e privato, saranno obbligati ad adeguarsi immediatamente al regolamento (UE) n.536/2014». Il Segretario Generale Nazionale Cosap, Sergio Scalzo.