Dichiarato inammissibile l’intervento del SUAP, sceso in campo in favore della ditta: il TAR respinge l’ennesimo ricorso della Sile su Mirò

PESCARA – Ennesima bocciatura per Sile Costruzioni s.r.l. da parte della giustizia amministrativa: il TAR Abruzzo, sezione di Pescara, con la sentenza 106/2021, pubblicata il 22 febbraio scorso, ha respinto sia il ricorso presentato dalla ditta nel 2017 che i motivi aggiunti del 2 gennaio 2020.

La Sile, in buona sostanza, chiedeva l’annullamento dei diversi pareri del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale (Comitato VIA) con i quali era stata più volte ribadita la decadenza del Giudizio positivo del 2012 e invitato i Comuni di Cepagatti (PE) e Chieti “ad adottare i consequenziali provvedimenti”.  

I lavori avviati per la costruzione di altri edifici commerciali (Mirò) vennero in effetti sospesi su ordinanze dei Comuni di Chieti (n. 144 del 13.3.2019) e di Cepagatti (n. 8 del 18.3.2019) emesse in ottemperanza a un’altra sentenza del TAR (n. 69/2019), con la quale era stata annullata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Cepagatti per la voltura a Sile dei titoli abilitativi a suo tempo rilasciati alla Sirecc, decisione poi sostanzialmente confermata dal Consiglio di Stato (sentenza 6044/2020).  

Quest’ultima causa è stata discussa in udienza pubblica il 12 febbraio scorso e il WWF era presente (ad opponendum) attraverso l’avv. Francesco Paolo Febbo: «L’auspicio – dichiara il legale – è che questo sia stato davvero l’ultimo atto di una battaglia legale che va avanti da anni e che ha ormai solidificato con diverse sentenze alcuni dati di fatto: il giudizio del 2012 è scaduto, così come il PRUSST, e le condizioni e le sensibilità ambientali e socio-economiche odierne sono tali da non consentire alcuna revisione».  

«Il WWF, insieme a Confcommercio, CNA e Confesercenti, le associazioni di categoria che da sempre condividono questa lunga querelle – aggiunge la presidente del WWF Chieti-Pescara Nicoletta Di Francesco – continuerà a insistere: quello che è stato realizzato nei fatti senza autorizzazione del Comitato VIA dev’essere smantellato: non è tollerabile, mentre ogni giorno gli effetti dei cambiamenti climatici evidenziano la necessità di cambiare radicalmente approccio, che si insista per costruire a ridosso di un fiume. Bisogna al contrario cominciare a pensare come togliere il cemento da quelle aree e non già ad aumentarlo» 

Nella sentenza appena pubblicata il TAR ha anche dichiarato improcedibile il ricorso incidentale presentato da Akka srl (la società che proponeva gli interventi noti come Megalò 3, insediamenti a loro volta impattanti per l’ambiente e, secondo il WWF, certamente da scongiurare) e ha dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum del SUAP, Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Associazione dei Comuni Chietino Ortonese. “Nella specie – scrive il TAR – si controverte su aspetti estranei alle prerogative proprie del SUAP, per cui non si comprende quale potrebbe essere il vantaggio indiretto o riflesso che il SUAP trarrebbe dall’eventuale accoglimento del ricorso”.  

Lo Sportello per inciso si è pure affidato a legali esterni, benché negli organici dei Comuni che fanno parte dell’Associazione Chietino Ortonese siano presenti anche avvocati, con un aggravio di spese che va a incidere in ultima analisi sui contribuenti assurdamente chiamati, sia pure in forma indiretta, a contribuire alla difesa di interessi di parte e non della collettività. Il SUAP del resto si era costituito anche nel citato appello della Sile al Consiglio di Stato ottenendo come unico risultato la condanna al pagamento delle spese di giudizio per alcune migliaia di euro. 

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