Esame di Stato 2022. Tutte le regole emanate dal Ministero (I)

Ammissione, Candidati interni ed esterni, Esami preliminari, Documento del consiglio di classe, Credito scolastico.

E…tanto tuonò che piovve! Finalmente con un ritardo mai registrato negli ultimi 40 anni vede finalmente la luce la veste istituzionale dell’Ordinanza Ministeriale 65 del 14 marzo 2022 per l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2021/2022.

Sorvolando sui visto, ritenuto, considerato in premessa, andiamo velocemente ed esaurientemente ad esaminare il documento nelle sue parti essenziali e davvero importanti per docenti, studenti e genitori.

All’art. 2 si definisce che la data di inizio dell’esame di Stato è fissata a mercoledì 22 giugno alle ore 8:30 con lo svolgimento della prima prova.

Al comma 1 dell’art 3 vengono elencati i soggetti che possono essere ammessi a sostenere gli esami da candidati interni o da esterni.  CANDIDATI INTERNI – L’ammissione agli esami di Stato è disposta dai consigli di classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto dei parametri normativi sia in merito al profitto sia in relazione alla frequenza e alle eventuali deroghe per via dell’emergenza epidemiologica. Allo stesso articolo ma al comma 2 si specifica che gli esiti degli scrutini con la sola dicitura “ammesso” o “non ammesso” con i relativi crediti attribuiti, devono essere pubblicati distintamente per ciascuna classe e solo ed esclusivamente nell’area documentale riservata del registro elettronico dove accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti espressi in decimi delle valutazioni delle singole discipline invece devono essere pubblicati, oltre che sul documento di valutazione finale, anche nell’area riservata del registro elettronico ove può accedere ciascun studente con le proprie credenziali. CANDIDATI ESTERNI – Sono considerati candidati esterni coloro che:

a)  compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrano di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;

b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;

c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all’art. 15 del d. lgs. 226/2005;

d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.

L’ammissione all’esame è subordinata al superamento degli ESAMI PRELIMINARI – art. 5 –  che dovranno tenersi entro il mese di maggio dinanzi al consiglio di classe collegato alla commissione alla quale il/la candidato/a è stato/a assegnato/a; se necessario, si procederà ad integrarlo con i docenti le cui discipline sono insegnate negli anni precedenti l’ultimo. Essi sono finalizzati ad accertare la preparazione dei candidati sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno; questo vale sia per coloro che sono in possesso di promozione  o idoneità all’ultima classe e hanno presentato regolare domanda per sostenere l’esame sia per coloro che, frequentando l’ultima classe, si siano ritirati entro il 15 di marzo per sostenere l’esame da privatisti. L’Esame preliminare si tiene comunque su quelle discipline che non sono state oggetto di studio nei precedenti anni e corsi di studio seguiti nonché su tutte le discipline oggetto di studio nell’ultimo anno.

Si considera “ammesso all’esame di Stato” il candidato che abbia riportato un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna disciplina per le quali sostiene la prova. Qualora il candidato non superi l’esame preliminare, il consiglio di classe riconosce al candidato l’idoneità all’ultima classe o ad una delle classi precedenti l’ultima. Qualora invece, il candidato superi l’esame preliminare ma non superi l’esami di Stato, l’esito positivo del preliminare vale come idoneità all’ultima classe.

SEDI DELL’ESAME DI STATO sono, ai sensi dell’art. 6, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione frequentate dai candidati interni o presso le quali sono stati assegnati, per gli esterni. L’assegnazione dei candidati esterni, operata di norma dall’U.S.R. competente, tiene conto dell’indirizzo richiesto dai singoli candidati e consistenza numerica di ogni sottocommissione che non può superare le trentacinque unità.

All’art. 10 ai commi 1,2,3,4 si esplicitano finalità e uso del DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE, altrimenti detto “del 15 maggio” che deve essere predisposto dai docenti del consiglio entro il 15 maggio e che deve contenere tutta una serie di informazioni utili alla commissione d’esame e ai candidati sia interni sia esterni e al quale deve riferirsi la commissione nell’espletamento del colloquio. Per tale ragione, il documento, non appena approvato, dovrà essere pubblicato all’albo online dell’istituzione scolastica ed eventualmente fornito in copia a coloro che ne facessero richiesta.

Nel corso dello scrutinio finale il consiglio di classe, dopo aver esaminato la situazione di profitto degli studenti e il rispetto dei parametri di frequenza (né i P.C.T.O. né le Prove Invalsi costituiscono criteri per ammissione), attribuisce, ai sensi dell’art. 11 – il CREDITO SCOLASTICO, come del resto già avvenuto per le precedenti classi terza e quarta. Per il corrente a.s. il credito complessivo da attribuire (3^ anno + 4^ anno + 5^ anno) è pari a 50 punti (vedi all’allegato A al d. lgs.62/2017 e tabella 1 di conversione in cinquantesimi – all. C presente ordinanza).

Tabella 1 – CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO

PUNTEGGIO IN BASE 40PUNTEGGIO IN BASE 50
2126
2228
2329
2430
2531
2633
2734
2835
2936
3038
3139
3240
3341
3443
3544
3645
3746
3848
3949
4050

Ciò significa che il consiglio di classe attribuirà il credito della classe quinta secondo la precedente tabella  e solo dopo la somma totale in base 40 procederà alla conversione in base 50. Naturalmente sapere quanto sarà il credito totale non è dato di sapere fino allo scrutinio finale sebbene potrebbe essere possibile pronosticare – alla luce dei crediti del terzo e del quarto anno – anche il raggiungimento di un range di valori di riferimento.

Nel prossimo articolo

Commissioni d’esame – riunione plenaria delle commissioni – riunione preliminare delle sottocommissioni – prove d’esame – prima prova scritta – seconda prova scritta – valutazione prove scritte – colloquio – esami alunni con disabilità e D.S.A. – situazioni particolari e modalità in videoconferenza – voto finale – pubblicazione risultati.

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