Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione: Si comincia! 1- Operazioni Propedeutiche

Il 3 marzo u.s. è stata pubblicata l’O. M. n. 53 avente per oggetto Esami di Stato nel secondo ciclo di Istruzione per l’a.s. 2020/2021. Nel predetto documento sono contenute tutte le indicazioni che riguardano sia l’organizzazione sia lo svolgimento degli esami.

In questa disamina, la presentazione delle tematiche affrontate nell’ordinanza non segue l’ordine degli articoli dell’ordinanza stessa, piuttosto è cronologica. Lo scopo è quello di offrire agli studenti e alle loro famiglie un criterio più agevole per seguire disposizioni che, sebbene si ripetano ogni anno, ogni anno raggiungono persone nuove.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (art. 9)

Entro il mese di novembre sia i candidati interni sia gli esterni devono aver presentato domanda di partecipazione agli esami di Stato.

AMMISSIONE AGLI ESAMI (artt. 3, 4, 5)

Per i candidati interni, viene disposta in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe, presieduto dal dirigente, tenendo conto dei seguenti punti:

  1. Aver riportato la sufficienza in tutte le materie ma si potrà essere ammessi – facoltà del Consiglio di classe – anche con una insufficienza;
  2. Obbligatorio è invece il 6 in condotta;
  3. Aver frequentato per almeno tre quarti dell’orario annuale del proprio corso di studi;
  4. Aver partecipato alle prove INVALSI. NON c’è obbligo ma resta buona prassi prendervi parte;
  5. Aver effettuato le ore previste per il P.C.T.O.; per quest’anno è prevista una deroga di cui il consiglio di classe fornirà i termini.

 La valutazione effettuata per l’ammissione verrà resa pubblica tramite affissione di tabelloni presso la scuola con la solo indicazione “ammesso” o “non ammesso” mentre i voti riportati nelle singole discipline da ogni studente potranno essere visionati nell’area documentale del registro elettronico.

I candidati esterni o privatisti dovranno sostenere, al fine di essere ammessi all’esame di stato, un esame preliminare che, di norma, si tiene entro il mese di maggio teso ad accertare la preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe collegato alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrato dai docenti delle discipline insegnati negli anni precedenti l’ultimo.

Anche per i candidati esterni è prevista la partecipazione alle Prove Invalsi, mentre per quanto riguarda i P.C.T.O., essi dovranno relazionare sulle personali esperienze lavorative svolte, indipendentemente da qualsiasi monte-ore.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (art. 10)

E’ un documento predisposto dal consiglio di classe entro il 15 maggio che “esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame”. Inoltre deve contenere:

  1. L’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le materie di indirizzo;
  2. I testi di Italiano studiati nel corso del 5^ anno e che verranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio;
  3. Le modalità di svolgimento del CLIL (insegnamento di una disciplina in lingua straniera).

Tale documento, appena redatto è pubblicato all’albo online della scuola e la commissione d’esame dovrà attenersi ad esso nell’espletamento della prova d’esame.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (art.11)

Gli studenti giungono all’Esame di Stato con un “tesoretto” cioè con un punteggio – denominato credito scolastico – che si è costituito a partire dal 3^ anno e che, giunto al 5^, può oscillare da un minimo di 32 al un massimo di 60 punti. La tabella D nell’allegato A, presenta un quadro riassuntivo dell’attribuzione del credito:

La tabella D è una tabella di conversione dei punteggi che si è resa necessaria per adeguare i crediti alla anomala situazione che, anziché le canoniche tre prove d’esame: Italiano – materia d’indirizzo e colloquio – vede l’esame composto da una sola prova, quella del colloquio…

Ciascuno conoscendo i suoi crediti precedenti, potrà ipotizzare anche quello del quinto anno e quindi, definire un “range”, un intervallo, entro il quale si collocherà il suo credito complessivo.

Facciamo un esempio pratico: ho conseguito una media di 7,8 nel 3^ anno (16 punti) e una media del 7,3 nel quarto anno (16 punti); sulla base delle valutazioni ottenute nel quinto anno e anche di un processo di autovalutazione (17 o 18 punti), posso ragionevolmente pensare che il mio credito complessivo sarà di 49/50 punti. Con un colloquio ben condotto, acquisendo un punteggio pari a 30/35, potrò complessivamente raggiungere il punteggio di 80/85.

Chi raggiungerà con i crediti un punteggio pari a 60 potrà a buona ragione, aspirare al 100, se  nel colloquio conseguirà  il punteggio massimo di 40 punti. Nel caso di una ammissione con credito pari a 34/35, il colloquio dovrà raggiungere una valutazione pari a 26 punti per raggiungere il punteggio sufficiente per conseguire il diploma, cioè 60/100.

E’ importante avere chiara questa situazione perché – sempre con una buona approssimazione – potrò prevedere il voto conclusivo dell’Esame di Stato che può persino andare, nel caso di una perfomance brillante, oltre ogni più rosea previsione!

Nel prossimo articolo: COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI D’ESAME

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