Esami di Stato 2020. Finalmente le direttive per lo svolgimento
AVEZZANO – Hanno finalmente visto la luce e sono state portate alla conoscenza degli addetti ai lavori (dirigenti, docenti, famiglie e studenti) le O.M. 9 – Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione e l’ O.M. 10 maggio 2020 – Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione entrambeper l’anno scolastico 2019/2020.
L’O.M. 9, riferita alla scuola media e quindi alle operazioni relative all’esame di terza media, sancisce in primo luogo che l’esame non si terrà, almeno non nelle modalità canoniche. Fino al precedente anno scolastico, il Consiglio di classe disponeva l’ammissione degli alunni, tenendo conto di determinati criteri: a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; b) non essere incorsi in sanzioni disciplinari gravi/gravissime c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’ INVALSI (il cui esito non pregiudicava l’ammissione all’esame). Una volta ammessi all’esame, gli alunni sostenevano prove scritte per italiano, matematica e lingua/e straniera/e e un colloquio multidisciplinare da tenere in presenza dinanzi all’intera commissione d’esame. Al termine delle prove, in apposita conclusiva seduta, la Commissione esprimeva la valutazione finale.
Tale procedura è stata profondamente modificata a causa dell’emergenza sanitaria che si sta vivendo in questo momento e che, per la scuola, è cominciata dal 4 di marzo quando è stata disposta la chiusura di tutti di istituti scolastici italiani.
Per l’anno in corso perciò, proprio attraverso l’ordinanza, l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale espressa dal Consiglio di classe. Sono state pertanto sospese l’ammissione, le prove scritte, le prove INVALSI e il colloquio in presenza. Il Consiglio di classe – per esprimere una valutazione e attribuire il voto finale – che terrà conto di un elaborato che ogni alunno è tenuto a presentare/esporre oralmente davanti allo stesso Consiglio. Vediamo nel dettaglio: all’art. 2 è assunto che l’espletamento dell’Esame di Stato verrà assolto tramite la valutazione del consiglio di classe ciò vuol dire che gli studenti non sosterranno esami; la valutazione finale verrà effettuata attraverso un elaborato, prodotto dall’alunno, che dovrà essere presentato al Consiglio di classe e illustrato in modalità telematica. Per gli alunni in disabilità o con D.S.A. sia l’assegnazione del tema sia la valutazione finale saranno condotte tenendo conto del P.E.I. e del P.D.P. Il tema dell’elaborato sarà assegnato dal consiglio di classe e dovrà essere condiviso dall’alunno con i docenti di classe; verrà individuato tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun alunno e, in un insieme di coerente integrazione tra le discipline, dovrà consentire l’impiego delle conoscenze, abilità e competenze che l’alunno avrà acquisito non solo all’interno dei percorsi di studio ma anche nei contesti di vita personale. Dovrà, pertanto, essere un prodotto originale da realizzare secondo modalità da scegliere tra quelle proposte: testo scritto, presentazione multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. L’elaborato dovrà: 1) essere rimesso al consiglio di classe in modalità telematica o in altra modalità concordata prima della sua 2) presentazione/esposizione orale da parte dell’alunno davanti al consiglio di classe che avverrà, sempre per via telematica, entro la data dello scrutinio finale e comunque, non oltre il 30 di giugno. Gli elaborati verranno valutati secondo la griglia di valutazione elaborata dal collegio docenti (per l’omogeneità della valutazione ogni consiglio utilizzerà la stessa) con votazione espressa in decimi. Per i candidati privatisti valgono le stesse disposizioni disposte per i candidati interni.
In sede di scrutinio finale il consiglio procederà alla valutazione conclusiva sulla base di diversi elementi: 1) l’ attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza; 2) le valutazioni conseguite nelle singole discipline; 3) la valutazione dell’elaborato e della sua presentazione; 4) il percorso scolastico triennale. Il voto finale sarà espresso in decimi e sarà conseguito il diploma avendo ottenuto il candidato la votazione minima di sei decimi. Sarà possibile assegnare, per gli alunni meritevoli anche la lode.
L’O.M. 10 invece, è riferita alla scuola superiore e alle operazioni che sostituiranno le usuali pratiche dell’Esame di Stato.
Anche per la scuola superiore è stato stravolto il normale iter. Rapido excursus della prassi per rinverdire la memoria: il consiglio di classe ammetteva gli alunni a sostenere gli esami tenendo conto dei criteri: a) obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; b) conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto; c) voto di comportamento non inferiore a sei decimi; d) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI; e) partecipazione alle attività di P.C.T.O. (ex alternanza scuola lavoro) secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi.
L’esame consisteva nello svolgimento di una prova scritta di italiano; una seconda prova scritta/grafica, specifica per i diversi indirizzi di studio; eventuale altra prova scritta (lingua straniera per i corsi specifici); un colloquio orale. Al termine delle prove, la commissione d’esame esprimeva la valutazione finale e assegnava il punteggio.
In questo anno scolastico, come già per la scuola media, le cose andranno un po’ (tanto) diversamente. Nello scrutinio finale il Consiglio di classe procederà a valutare gli studenti e ad attribuire il voto in ogni disciplina e nella condotta; verranno bypassate le partecipazioni alle prove INVALSI (che non sono state svolte) e alle attività riferite ai P.C.T.O.
Ammissione all’esame: gli studenti verranno tutti ammessi, anche se con i relativi distinguo, soprattutto per chi è stato destinatario di provvedimenti di esclusione emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.; l’ammissione dei candidati esterni sarà subordinata al superamento degli Esami preliminari il cui svolgimento è previsto a partire dal 10 di luglio. Le disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato in sessione straordinaria, saranno oggetto di apposita ordinanza, fermo restando quanto già contenuto nell’O.M. 10 del 16 maggio u..s. Le sedi d’esame coincidono con gli istituti scolastici frequentati dai candidati interni mentre per i candidati esterni sono quelle assegnate loro dagli UU.SS.RR. nel mese di gennaio, tenendo anche conto dell’eventuale sottocommissione individuata in funzione dell’indirizzo richiesto. Per inciso si riporta che contro tale proposta si sono mossi i candidati privatisti e le scuole che li preparano, presentando una petizione nella quale hanno denunciato l’ingiustizia di cui sarebbero vittime e lamentando la difficoltà di potersi poi iscrivere all’Università.
L’esame verrà svolto in presenza, eccezion fatta per i candidati degenti in luoghi di cura e/o ospedali o impossibilitati a lasciare il loro domicilio e per i candidati delle sezioni carcerarie che dovranno presentare regolare domanda al dirigente scolastico o al presidente di commissione; per tali candidati dovrà essere predisposta la modalità in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
I Consigli di classe, in sede di scrutinio finale, attribuiranno a ciascun studente ammesso il credito scolastico che, solo per quest’anno, è stato rimodulato secondo specifiche tabelle, allegate all’ordinanza, alle quali vanno rimandati per la conversione, i punteggi già maturati nel 3^ e 4^ anno. In situazione standard, il massimo del credito conseguibile al termine del 5^ è di 40 punti, il resto per giungere a 100 viene dal punteggio massimo attribuito alle 2 prove scritte (20 punti per ciascuna prova) e sempre massimo 20 punti attribuito al colloquio. Quest’anno, eliminate le prove scritte e lasciato soltanto il colloquio, è stato necessario rivedere i punteggi: massimo 60 punti da attribuire ai crediti e massimo 40 punti da assegnare al colloquio. Per i candidati privatisti il credito verrà attribuito dal Consiglio di classe dinanzi al quale sosterranno gli esami preliminari, sempre tenuto conto delle tabelle allegate all’ordinanza e si applicano le stesse disposizioni per i candidati interni..
Altra novità per quest’anno è la costituzione della commissione d’esame; di norma, ad ogni commissione sono assegnate due classi (possibilmente dello stesso indirizzo) e sono presenti tre docenti interni individuati dal Consiglio di classe, tre docenti esterni nominati dal ministero e un presidente esterno, unico per le due sottocommissioni. In tale frangente, i commissari saranno tutti interni designati dai consigli di classe. L’unica prova d’esame – il colloquio che sostituisce anche le prove scritte – ha lo scopo di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.
Lo svolgimento del colloquio seguirà una scandita articolazione:
a) in primis il candidato discuterà un elaborato riguardante le discipline di indirizzo (quella/e che sarebbero state oggetto della 2^ prova scritta). I docenti delle discipline specifiche, assegneranno un argomento – meglio se unico purchè si presti ad uno svolgimento fortemente personalizzato – ai candidati entro il 1° di giugno; i candidati dovranno trasmettere ai docenti entro il 13 giugno, tramite posta elettronica l’elaborato predisposto secondo le indicazioni in esso contenute;
b) discussione di un breve testo di letteratura italiana ricompreso sia nel programma del 5^ anno sia nel documento del consiglio di classe;
c) analisi/discussione del materiale predisposto dalla commissione, come già nel precedente anno;
d) breve e sintetica relazione delle attività svolte nell’ambito dei P.C.T.O., per quello che gli studenti hanno effettuato nel corso del 3^, 4^ e hanno potuto svolgere nel corso del 5^ anno;
e) in relazione ai percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”, accertamento delle conoscenze acquisite e delle competenze maturate.
Il colloquio, non dissimilmente dai precedenti anni, dovrà essere svolto in modo equilibrato nella articolazione e nella durata delle fasi su dette, in un arco di tempo indicativo di 60 minuti. Per gli alunni con disabilità il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame e la modalità di svolgimento (se in presenza o in modalità telematica), sentita la famiglia e coerentemente con quanto contenuto nel P.E.I. Analogamente, per gli studenti D.S.A., sarà consentito l’uso degli strumenti compensativi previsti dal P.D.P., già utilizzati nel corso dell’anno e dei quali non si farà menzione nel diploma.
Per la valutazione del colloquio, la commissione si avvarrà di una griglia allegata all’ordinanza e contenente già tutti gli indicatori e descrittori necessari:
Da questo momento in poi, tutto è un deja vu: completate le operazioni riguardanti i colloqui, la commissione di riunisce per definire l’attribuzione del voto finale e procedere alla elaborazione degli atti di competenza. Si può attribuire un punteggio complessivo massimo di 100 punti, ricordando che 60/100 è il punteggio minimo per il superamento dell’esame. La commissione può integrare il punteggio attingendo ad un bonus di massimo 5 punti riferibili a precisi criteri fissati dalla normativa (almeno cinquanta punti di credito e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti) ed eventualmente integrati dalla commissione in sede di riunione preliminare. Analogamente, all’unanimità può deliberare di attribuire la lode ai candidati che abbiano conseguito 100/100 senza beneficiare del bonus purchè abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe e abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.