Mare d’Abruzzo. Scontrini elettronici: quale futuro per gli operatori di piccola pesca?

Grido d’allarme sulla nuova normativa della referente abruzzese di FedAgriPesca Paola D’Angelo

ORTONA – Nuova normativa fiscale, con regole connesse, e futuro degli imprenditori della piccola pesca, settore importate per l’economia abruzzese. Questo uno dei nodi che questa Regione dovrà scogliere per facilitare la vota, e non complicarla, ad un settore la cui attività è già dura per costituzione. Lo scontrino fiscale elettronico è il primo… scoglio che i piccoli imprenditori della pesca abruzzese hanno posto all’attenzione dei rappresentanti di categoria e della politica.

A chiarire la questione e definirne i punti, è la referente abruzzese di FedAgriPesca Abruzzo, Paola D’Angelo.

Questo il suo intervento: “La domanda che molti piccoli imprenditori ittici si stanno ponendo in questi giorni è la seguente: Potremo continuare a vendere il nostro prodotto come abitualmente accade in molte marinerie d’Italia alla fine della giornata di pesca?

Paola D’Angelo

Il decreto Legislativo n. 127/2015 all’art. 2 (trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi) impone la sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici. Tale obbligo già decorre da luglio per le imprese con volumi d’affari superiori a 400 mila euro, mentre per le restanti l’obbligo è scattato dal primo gennaio 2020. Unica eccezione alla regola, quella che riguarda le categorie esonerate individuate con decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 10/05/2019.

Il decreto in questione all’art. 1 recita “l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art.2, comma1, del decreto legislativo 5/08/2015 n. 127 non si applica”: a)alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del DPR 21/12/96 n. 696, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei decreti del Ministero dell’economia e Finanze 12/02/2015 e 27/10/2015; Il DPR n. 696 del 21/12/1996 all’art.2 richiama espressamente al punto c)la cessione di prodotti agricoli effettuati dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1 del DPR 26/10/1972 n.633… ovvero “I produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi …” e al punto pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’art.2 della legge 09/02/63 n.59, se rientranti nel regime di esonero degli adempimenti di cui all’art.34, quarto comma, del DPR26/10/72 n. 633.

Per prodotti agricoli si intendono “i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti“. L’imprenditore ittico è il titolare della licenza di pesca, di cui all’art. 4 del Decreto legislativo 26/05/2004 n.153, che esercita, professionalmente e in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale di cui all’art.2 del Decreto legislativo del 09/01/2012 n. 4 e le relative attività connesse. La vendita diretta, in quanto consente all’imprenditore ittico di valorizzare la propria produzione, viene considerata ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo n. 4/2012 parte delle normali attività degli imprenditori ittici e in quanto tale non soggetta ai requisiti che si applicano alle attività di vendita di prodotti alimentati, pur nel rispetto di normative precise in materia igienico-sanitaria e tracciabilità.

A tale scopo corre l’obbligo di precisare che il DM 10/11/2011 all’art.3 comma 2 dispone che il decreto in parola non si applica agli imprenditori ittici che vendono direttamente dal peschereccio al consumatore piccoli quantitativi di prodotti della pesca di valore non superiore a € 50 al giorno per consumatore finale. Lo stesso decreto all’art.5 comma 39 esonera dagli obblighi in esso contenuti, gli acquirenti di prodotti della pesca di peso non superiore a 30 Kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato.

In buona sostanza, non tutti i produttori ittici sono uguali e le regole non possono essere applicate indistintamente senza tenere in considerazione la tipologia e la specificità dell’attività. Stiamo parlando della “piccola pesca”, quella per intenderci effettuata con sistemi di pesca altamente selettivi, senza l’uso del motore, che abitualmente vende il proprio pescato direttamente dal peschereccio. Allora la domanda è la seguente: sono questi operatori nelle condizioni oggettive di mettere in pratica tale obbligo? Va fatta una riflessione e soprattutto va fatta chiarezza, altrimenti un’altra caratteristica delle nostre marinerie sarà cancellata per sempre. Spero si possano mettere in atto misure idonee per preservare questo mestiere. Altrimenti diventerà sono un ricordo e allora diremo: c’era una volta”.

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