Nuova Ordinanza Regionale con misure di contenimento. Consentita la manutenzione di: orti, vigneti ed ortofrutticole in genere
Misure urgenti di contenimento del contagio della Regione Abruzzo
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Abruzzo
sono adottate le seguenti misure di contenimento:
- sono chiusi al pubblico i parchi acquatici, gli stabilimenti balneari e le relative aree di pertinenza; l’accesso é consentito solo al personale impegnato in comprovate attivita di manutenzione e vigilanze, anche relative alle aree in concessione o di pertinenza; gli operatori turistico-balneari ed il personale addetto, al fine di tutelare le risorse naturali del mare e della costa, sono autorizzati ad effettuare i necessari ed urgenti lavori nelle aree demaniali in concessione per avviare a smaltimento/ recupero i rifiuti spiaggiati accumulatisi a seguito dei recenti fenomeni di maltempo; tutto cio ferma restando la preventiva attuazione delle azioni e modalita sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo ai sensi dei provvedimenti statali e regionali gia adottati;
- é consentita l’attivita di manutenzione di aree pubbliche e private compresi: orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, per interventi urgenti anche finalizzati alla manutenzione e alla prevenzione di danni all’incolumita personale e al patrimonio arboreo naturale, sempre nel rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzato al contenimento del contagio.
Art. 2
Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
- I provvedimenti della presente ordinanza sono efficaci dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza fino all’adozione di una prossima ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo.
- Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza é sanzionato ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.
- La presente ordinanza é pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
- Avverso la presente ordinanza é ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
- La presente ordinanza sara pubblicata altresi sul Bollettino Ufficiale della Regione
Ordinanza n. 36 del Pres. della Reg. Abruzzo.pdf
Questa apertura, ovviamente, pone delle domande che puntualmente ci hanno girato i nostri lettori: chi ha un vigneto o un frutteto fuori dal paese di residenza, può muoversi liberamente per poterlo raggiungere e fare le normali cure colturali? E’ una richiesta di chiarimento che giriamo volentieri a chi di dovere?