Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 – Esame di Stato scuole superiori (3)
Disposizioni per gli esami di alunni con disabilità e D.S.A. – situazioni particolari e modalità in videoconferenza – voto finale – pubblicazione dei risultati
All’art. 24 si definisce che sia il consiglio di classe a stabilire, per i CANDIDATI CON DISABILITÀ, la tipologia delle prove d’esame se con valore equipollente o non equipollente, in relazione a quanto contenuto nel P.E.I. piano educativo individualizzato. Se necessario, in accordo con la famiglia, sempre il consiglio di classe stabilisce se il colloquio debba svolgersi per via telematica.
Qualora per il candidato si scelgano prove equipollenti è necessario sapere che:
- nel corso dello svolgimento delle prove scritte e del colloquio, il candidato può essere supportato dal docente specializzato e/o dalle figure di supporto che verranno nominati dal presidente della commissione per il tempo necessario allo svolgimento delle prove;
- per lo svolgimento delle prove equipollenti può essere assegnato dalla commissione un tempo differenziato (maggiore o minore numero di ore) ma, di norma, non è consentito effettuare la prova su più giorni;
- la valutazione delle prove scritte e del colloquio – in allegato all’ordinanza – possono essere adattate secondo le disposizioni del P.E.I.
- lo svolgimento delle prove equipollenti determinano il conseguimento del titolo di studio senza che sul diploma sia fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
Qualora invece, per il candidato si opti per le prove non equipollenti:
- sarà la sottocommissione a predisporre le prove, tenuto conto di quanto deliberato dal consiglio di classe;
- verrà rilasciato un attestato di credito formativo e solo su di esso sarà riportata l’effettuazione delle prove non equipollenti mentre nessuna menzione verrà fatta nei tabelloni dell’istituto e nell’area documentale del registro elettronico.
L’art. 25 affronta invece, l’esame per i CANDIDATI CON D.S.A. O B.E.S.; essi sono ammessi all’esame sulla base del P.D.P. piano didattico personalizzato; il documento fornirà indicazioni per individuare le modalità di svolgimento delle prove.
- I candidati con D.S.A. che seguono il percorso didattico ordinario:
- possono usare gli strumenti compensativi previsti dal P.D.P.
- possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari;
- possono usufruire di dispositivi per l’ascolto tipo mp3;
Per loro:
- per la piena comprensione del testo, la commissione può prevedere che un commissario dia lettura del testo delle prove scritte;
- la valutazione delle prove scritte e del colloquio – in allegato all’ordinanza – può prevedere l’adattamento al P.D.P. delle griglie di cui agli allegati dell’ordinanza,
- in caso di superamento con esito positivo dell’esame, nessuna menzione verrà fatta sul diploma dell’uso degli strumenti compensativi.
B. Nel caso di candidati D.S.A. con percorso ordinario dispensati dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera:
- la commissione dovrà prevedere e predisporre – qualora la lingua straniera sia oggetto della seconda prova – una prova orale sostitutiva della prova scritta, stabilendo modalità e contenuti della prova orale sostitutiva che dovrà tenersi nello stesso giorno della prova scritta o al temine di essa o in giorno successivo al fine di consentire la pubblicazione dei risultati delle prove scritte nei tempi e nei modi previsti dall’ordinanza;
- Essi conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e nel dipoma non si dovrà fare menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
- Nel caso di candidati D.S.A. con percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della lingua straniera:
- essi sosterranno prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie;
- riceveranno un attestato di credito formativo che conterrà riferimento allo svolgimento delle prove differenziate, mentre nessuna menzione verrà riportata né nei tabelloni affissi né nell’area documentale del registro elettronico.
Per i candidati B.E.S. la sottocommissione terrà nel giusto conto l’eventuale P.D.P.; per essi è assicurato durante le prove, l’uso degli strumenti compensativi ma non è prevista alcuna misura dispensativa. Anch’essi conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
L’art 26 si occupa delle assenze dei candidati alle prove d’esame e delle modalità di recupero delle prove attraverso la sessione suppletiva o straordinaria.
Nel caso un candidato non possa essere presente ad una o più prove per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione si aprono due scenari.
Il primo, vede la possibilità di recuperare lo svolgimento della/e prova/e in sessione suppletiva e cioè entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
Il secondo – stante l’impossibilità di recuperare lo svolgimento delle prove entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione – apre la sessione straordinaria che deve essere richiesta dal candidato al presidente dell commissione entro il giorno successivo all’assenza.
L’attribuzione del voto finale e la certificazione sono disciplinate dall’art. 28.
Il punteggio finale complessivo viene attribuito in centesimi e tiene conto dei punti acquisiti con:
- il credito scolastico fino ad un max di punti 50;
- la prima prova scritta fino ad un maxdi punti 15;
- la seconda prova scritta fino ad un max di punti 10;
- Il colloquio fino ad un max di punti 25.
Il punteggio massimo conseguibile per superare l’Esame di Stato è di 100/100; il punteggio minimo è pari a 60/100.
La commissione inoltre, ricorrendo le condizioni: almeno 40 punti di credito e 40 punti nelle tre prove d’esame può attribuire, fissando e precisando ulteriori criteri, fino a 5 punti.
E’ possibile alla commissione attribuire la lode a patto che abbiano conseguito il
punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui sopra, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.
Concluse le operazioni di valutazione e certificazione, all’art. 29 la disciplina relativa alla pubblicazione dei risultati: l’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio conseguito, inclusa la menzione della lode, è reso pubblico mediante affissione dei tabelloni presso l’istituzione scolastica e nell’area documentale riservata del registro elettronico con la solo indicazione, in caso di esito negativo, “non diplomato”.
In questa disamina, che vuol esser anche una sorta di vademecum per i candidati e le loro famiglie, e’ stata omessa, perché trattasi di operazioni tecniche e burocratiche, la trattazione di alcuni articoli dell’o.m. che sono di pertinenza della commissione e delle sottocommissioni: docenti e presidenti infatti, sono tenuti alla conoscenza dell’intera ordinanza. Si è preferito invece, operare una scelta degli articoli da presentare mettendosi dal punto di vista dei candidati affinchè possano, dopo attenta lettura, avere contezza di cosa aspettarsi sia per l’ammissione sia per lo svolgimento delle prove sia per la valutazione finale.
Poiché non mi piace chiudere senza qualche parola che sia di vicinanza e affetto verso gli studenti, rivolgo a loro il mio più sincero “AUGURI” e ricordino sempre che:
Non è un esame a dirvi chi siete, cosa siete e quanto valete; sarà la vita a dirlo. Lasciatela parlare, ascoltatela e vivete intensamente ogni giorno (in)seguendo i vostri sogni e le vostre passioni; credete in voi stessi, date sempre il meglio di voi, siate liberi, onesti e disponibili per gli altri. Il resto verrà. Sempre e comunque. |