Querelle Santa Croce di Canistro. Il Tar accoglie le tesi dei legali Braghini e Lancia e dà ragione a San Benedetto e Comune
CANISTRO – Il Tar di L’Aquila ha deciso di imporre il divorzio fra la società di imbottigliamento “Santa Croce” con il paese di Canistro e la sua apprezzatissima Fonte Sant’Antonio “La Sponga” di acque minerali. Questo il succo della decisione dei giudici amministrativi abruzzesi che con questa decisione, hanno annullata una determina dirigenziale dello scorso ano e sopravanzato al Regione Abruzzo.
La Santa Croce, quindi, non sarà la concessionaria per trenta anni delle acque della fonte Sant’Antonio Sponga del Comune di Canistro. A stabilirlo una sentenza del Tar dell’Aquila, pubblicata proprio nella giornata in cui alcuni organi di stampa riportavano la notizia di un’assegnazione imminente della concessione alla società, in procinto di ottenere il via libera della Conferenza dei servizi dopo il parere favorevole del (Via) da parte della Regione Abruzzo.
“I Giudici del Tar abruzzese – si legge in una nota del Comune di Canistro – , invece, hanno accolto le richieste della San Benedetto spa, difesa dall’avvocato Sergio della Rocca, e del Comune di Canistro, rappresentato dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, intese ad annullare la determinazione dirigenziale di aggiudicazione del 3 luglio 2020.
Il Collegio, presieduto da Umberto Realfonzo e composto dai magistrati Mario Gabriele Perpetuini, e Giovanni Giardino (Estensore della sentenza) – prosegue la nota del Comune – , ha anche condannato in solido la Regione Abruzzo e la Santa Croce srl al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 3.000 in favore della ricorrente e di 3.000, oltre accessori, in favore del Comune di Canistro”.
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato dalla San Benedetto, che non chiedeva di rivalutare il proprio punteggio, inferiore alla soglia minima (fissata in 65 punti), ma lamentava la scelta della Commissione di gara, del tutto arbitraria, che aveva proceduto alla “riparametrazione”, ossia a premiare con l’attribuzione del punteggio massimo la migliore offerta tecnica (quella della Santa Croce secondo la Commissione), ancorché non prevista dal Bando di gara. Affermano i Giudici che tale meccanismo di rivalutazione è infatti legittimo soltanto quando è formalizzato nel Bando, e ciò per “evitare che l’esito della gara possa essere influenzato da scelte della commissione che potrebbero addirittura ‘sconfinare nell’arbitrio’ e che, comunque, potrebbero influenzare in modo decisivo il risultato finale”. Senza l’aggiunta dei punti da parte della Commissione, la società Santa Croce avrebbe quindi conseguito non il punteggio di 90,15, come attribuito dalla Commissione, ma di 62,40, inferiore alla soglia minima prevista per conseguire l’aggiudicazione.
“Ma il Tar si è spinto molto più avanti – riprende la nota dell’Amministrazione rovetana – Ha accolto, infatti, anche quanto prospettato dal Comune di Canistro, che sin dal novembre 2019, quindi ben prima dell’aggiudicazione e della stessa ammissione delle società concorrenti alla gara, aveva segnalato gravi irregolarità fiscali da parte della Santa Croce. In pieno accoglimento delle conclusioni formulate dal Comune, il Tar afferma che ‘Sulla base della documentazione versata agli atti emerge, con meridiana evidenza, la carenza in capo alla controinteressata dei requisiti di partecipazione e la violazione del principio di continuità nel possesso di detti requisiti che, per giurisprudenza costante, devono essere posseduti non solo all’atto di presentazione della domanda ma per tutta la procedura di gara ed anche dopo l’aggiudicazione, senza soluzione di continuità‘.
A tal proposito sono state ritenute come facenti piena prova le certificazioni delle Agenzie delle Entrate prodotte dal Comune, che dimostrano anche in capo alla Santa Croce debiti di natura fiscale nei confronti dell’Ente in relazione ai quali la società è decaduta dai benefici di legge connessi alla procedura della cd. “rottamazione”, per non aver pagato la seconda rata”.
Nelle motivazione dei giudici amministrativi, poi, è particolarmente rilevante il passaggio nel quale la sentenza stigmatizza l’operato della Regione Abruzzo: “non può, inoltre, che destare perplessità la condotta intempestiva della Regione Abruzzo che, solo a seguito della pubblicazione dell’ordinanza n. 147 in data 25 marzo 2021, ha presentato in data 6 aprile 2021, a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento finalizzato alla concessione, istanza all’Agenzia delle Entrate dell’Aquila al fine di ottenere il certificato di regolarità contabile” . Un ritardo del tutto incomprensibile come pure – continua il Tar dell’Aquila – “la scelta della Regione di non interpellare l’Agenzia delle Entrate di Roma, in cui la società ha la sua sede legale, il che avrebbe consentito di acquisire ulteriori elementi, forniti oggi dal Comune interveniente, atti a dimostrare la sussistenza di situazioni debitorie in capo alla Santa Croce antecedenti alla partecipazione alla gara”.
Il Sindaco Angelo Di Paolo, nel ringraziare l’operato dei legali del Comune Salvatore Braghini e Renzo Lancia per l’ottimo lavoro svolto, evidenzia la gravità della condotta della Regione, della Commissione di gara e del RUP Franco De Vincentiis, affermando che “Le irregolarità fiscali della Santa Croce erano ben note al direttore del dipartimento di Politica Energetica e Risorse del Territorio Pierpaolo Pescara e al dirigente Salvatore Corroppolo, ma anche al presidente della Commissione di gara Franco Geradini e al RUP. Ognuno di loro, incalza Di Paolo, mancando di dichiarare da subito l’inammissibilità della società Santa Croce ha chiare responsabilità morali e professionali per essere la causa diretta di un tale disastro, di cui pagheranno il prezzo gli ex lavoratori delle acque minerali, ancora una volta vittime dei giochi di potere. I responsabili di ciò, pertanto, dovranno essere subito rimossi, ma dovranno rendere conto del loro operato anche l’assessore competente Campitelli e il Presidente Marsilio, ugualmente consapevoli delle irregolarità fiscali della Santa Croce per aver il Comune di Canistro portato alla loro attenzione i documenti acquisiti dalle Agenzie delle Entrate di Pescara e di Roma. Dunque, se hanno dignità politica dovranno dimettersi anche loro e chiedere scusa agli operai e alla comunità tutta di Canistro”.
Insomma, per parafrasare una vecchia massima latina, mentre a… Roma si “discute”, a L’Aquila i giudici hanno deciso per evitare che la Santa Croce fosse definitivamente distrutta.
Per capire meglio il tutto vi offriamo in formato testo e immagine la sentenza odierna del Tar L’Aqulia.