Sulla SP 17 PNA velocità massima a 50 km/h: buche e avvallamenti, orsi e altri animali selvatici, neve e pendii rocciosi… le motivazioni
Bisegna _ Con effetto immediato, è scattata la limitazione della velocità massima consentita, che passa dagli attuali 90 a 50 km/h lungo la SP17 “Del Parco Nazionale d’Abruzzo”, nei tratti esterni ai centri abitati presenti. Ovviamente, all’interno dei paesi il limite di velocità varia ed è sempre inferiore ai 50 km/h. L’ Amministrazione Provinciale di L’Aquila, SETTORE VIABILITA’, ha preso il provvedimento con l’Ordinanza N. 56 del 19/11/2020, di protocollo 24124.
Si da atto – è detto nel provvedimento – che in virtù della presente ordinanza la Strada Provinciale, lungo l’intero percorso, avrà limitazione della Velocità Massima consentita a 50 km/h.
Che la SP17 “Del Parco Nazionale d’Abruzzo”, appartenente al patrimonio stradale della Provincia dell’Aquila, collega i territori dei Comuni di Pescina, Ortona dei Marsi, Bisegna, Gioia dei Marsi e Pescasseroli lungo un percorso dall’elevato valore paesaggistico, caratterizzato da tornanti e dalla presenza di pendici rocciose incombenti;
Che l’arteria stradale attraversando la Valle del Giovenco, consente l’ingresso all’area protetta del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio Molise e che la stessa risulta interessata da frequenti attraversamenti di animali selvatici vaganti, caratterizzanti i luoghi;
Che vari tratti della strada in questione, nelle vicinanze di alcuni centri abitati, risultano anche luogo di frequentazione di un intero nucleo familiare di orso marsicano;
Che l’arteria stradale raggiunge in alcuni tratti altitudini elevate e punti caratterizzati da frequenti ed abbondanti precipitazioni nevose;
Che la strada risulta altresì inserita tra i principali percorsi motociclistici di rilievo dell’Italia Centrale e che per questo la stessa risulta caratterizzata da un rilevante flusso di ciclomotori e biciclette;
CONSIDERATO:
che, allo stato attuale, lungo la strada provinciale, al di fuori dei tratti ricadenti all’interno dei centri abitati, risulta vigente il limite di velocità di 90 km/h;
Che, nonostante i recenti lavori eseguiti da questa Amministrazione, i piani viabili della suddetta strada risultano, allo stato attuale, in più punti, ancora fortemente ammalorati, con presenza di sconnessioni e avvallamenti;
Che a causa della residua presenza di buche ed avvallamenti, la strada nasconde, in più punti, insidie non facilmente rilevabili a colpo d’occhio, soprattutto durante il periodo invernale, in seguito all’effettuazione delle normali operazioni di sgombroneve;
Che, come descritto in premessa, la strada in oggetto risulta interessata dal frequente e costante pericolo di attraversamento da parte di animali selvatici vaganti, come si evince dall’analisi delle cause degli incidenti rilevati e comunicati;
Che la strada risulta interessata da un’intensa circolazione di biciclette e ciclomotori;
RAVVISATA:
Per quanto sopra evidenziato, la necessità, di limitare la Velocità Massima consentita a 50 km/h, lungo i tratti della SP17 “Del Parco Nazionale d’Abruzzo” ove attualmente vige il limite a 90 km/h, ovvero nei tratti esterni ai centri abitati presenti, al fine di aumentare la sicurezza stradale
CONSIDERATO:
Che, date le caratteristiche geometriche della strada, l’imposizione del limite di Velocità Massima consentita a 50 km/h, nei tratti esterni ai centri abitati presenti, non può in nessun modo nuocere alla fluidità del traffico relativo;
VISTO l’art.142 e l’art.6 comma 4 lett. b) del D.Lvo. 285/92;
VISTA la II° Direttiva del Ministero dei Trasporti sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e manutenzione (Prot. 777 del 27/04/2006).
O R D I N A
Con effetto immediato, la limitazione della Velocità Massima consentita a 50 km/h lungo la SP17 “Del Parco Nazionale d’Abruzzo” nei tratti esterni ai centri abitati presenti; Si da atto che in virtù della presente ordinanza la Strada Provinciale, lungo l’intero percorso, avrà limitazione della Velocità Massima consentita a 50 km/h.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.